Lo statuto - CELLA SANCTI MINIATI

Roccalbegna
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Lo statuto

La associazione
Associazione "Cella Sancti Miniati"

Statuto


Approvato con l'atto a rogito Dr. Antonio Abbate, notaio in Grosseto, Via Varese n. 2, il giorno 18.06.1998 rep. N.12514/4156, registrato presso l'Ufficio Registro Atti Pubblici di Grosseto il 30.06.1998, col. n. 631, Mod. 1
Il numero di Codice Fiscale è: 92038680531

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Costituzione
È costituita l'Associazione denominata "Cella Sancti Miniati", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art. 10 del D.L: 460/97. L'Associazione ha sede in Roccalbegna (GR), Via Garibaldi n. 20.

Art 2 - Oggetto
L'Associazione ha lo scopo di:
a) recuperare le memorie, la cultura, le tradizioni artigianali e gastronomiche, ovvero la tipìca civiltà del Paese di Roccalbegna
b) evidenziare e valorizzare la peculiarità dell'assetto urbano e la singolarità del territorio di Roccalbegna per lo sviluppo di un turismo culturale e naturalistico. L'Associazione potrà operare in sintonia con tutti i sodalizi cui interessi promuovere l'immagine del Paese; è aperta a tutti coloro che amano Roccalbegna, la sua storia, la sua bellezza. L'Associazione è una libera unione di persone, senza fini di lucro, neutra politicamente e confessionalmente.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione del­l'assemblea degli associati.

Art 4 - Esercizio Sociale
Gli Esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto delle entrate e delle uscite, corredandolo di una relazione (rendiconto eco­nomico e finanziario). Tali bilanci e rendiconti dovranno essere affissi nelle Sede Sociale in apposita bacheca per tutto l'esercizio in corso al momento della loro approvazione.


TITOLO SECONDO
GLI ASSOCIATI

Art 5 - Categorìe degli Associati
Premesso che possono essere membri dell'Associazione tutti coloro che, italiani o stranieri, esprimono interesse per gli scopi dell'Associazione, gli Associati si ripartiscono nelle seguenti categorie:
1) Associati Ordinari
2) Associati Sostenitori
3) Associati Onorari
 
Art 6 - Diritti degli Associati
Gli Associati hanno diritto a partecipare alle attività sociali e, anche a mezzo delega, alle Assemblee Or­dinarie e Straordinarie.

Art 7 - Doveri degli Associati
Gli Associati hanno l'obbligo di pagare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti ad osservare un comportamento che non violi lo Statuto, non rechi nocumento all'Associazione e non produca turbamenti nei rapporti con gli altri Soci; essi devono rispettare lo spirito associativo. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art 8 - Perdita della Qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
a)  per recesso, che avviene con comunicazione, ed ha effetto allo scadere dell'anno
b)  per morosità, che avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota entro il 31 gen­naio dell'anno successivo
c)  per espulsione, nel caso di comportamento che costituisca grave violazione dei doveri sociali, o per altri gravi motivi

Art 9 - Quote Associative
Le quote associative devono essere pagate entro l'anno sociale, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo che annualmente determina l'importo delle quote stesse.
Gli Associati, che cessino di appartenere all'Associazione non possono avere la restituzione della quota sociale e perdono i diritti sul fondo comune e sul patrimonio dell'Associazione.
La quota, o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.


TITOLO TERZO
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art 10 - Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
a)  Assemblea degli Associati
b)  Consiglio Direttivo
c)  Collegio dei Revisori
d)  Presidente Onorario


TITOLO QUARTO
ASSEMBLEE

Art 11 - Assemblea Ordinaria
L'Assemblea è sovrana.
Gli Associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno. La convocazione dell'Assemblea viene effet­tuata a mezzo avviso dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente.

Art 12 - Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria sì riunisce per la modificazione dello Statuto, per le deliberazioni di sciogli­mento dell'Associazione, di eventuali devoluzioni del Patrimonio Sociale e per richiedere eventuali contributi straordinari.
L'Assemblea provvede altresì liberamente alla elezione degli Organi Amministrativi

Art 13 - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea
L'avviso di convocazione delle Assemblee viene inviato agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve rimanere affisso alla bacheca del­l'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente e, in caso di loro assenza od im­pedimento, da altra persona nominata dall'Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di ma­no o per voto segreto. Si applica il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del C.C. Il Consiglio Direttivo potrà regolamentare il voto per corrispondenza.

Art 14 - Validità delle Assemblee e delle relative delibere
Per la validità delle Assemblee sia Ordinarie che Straordinarie, è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, l'Assemblea è costi­tuita validamente qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni, sia in Assemblea Ordinaria che Straordinaria, e tanto in prima quanto in secon­da convocazione, dovranno essere prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

 
TITOLO QUINTO
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico amministrativo ed organizzativo del­l'Associazione e ne cura il buon andamento. Le cariche sono gratuite.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a)  dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati
b)  predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale
c)  predisporre il programma annuale di attività dell'Associazione
d)  deliberare i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione
e)  deliberare sull'ammissione e/o l'espulsione degli associati
f)   fissare la misura della quota sociale annua
g)  nominare, scegliendoli nel proprio seno, il Presidente ed il Vice-Presidente

Art 16 - Composizione e funzionamento Consiglio Direttivo
Il Consìglio Direttivo è composto da un numero di 3 (tre) componenti.
Decadono dalla carica i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a più di 3 (tre) riunioni nel corso dell'anno. La durata delle cariche è biennale e, qualora nel corso del biennio alcuni Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi causa, gli stessi saranno sostituiti a mezzo di cooptazione di nuovi. I Consiglieri che subentrano nel corso del biennio, cessano dalla carica insieme con gli altri membri del consìglio alla scadenza prevista. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente od il Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un Consigliere indicando gli argomenti da trattare. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le de­liberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art 17 - Verbale riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
Delle riunioni degli Organi Statutari deve essere redatto un verbale che, scritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.
Il libro dei Verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Statutari. Tali deliberazioni devono rimanere affis­se nella sede sociale in apposita bacheca per i 3 (tre) mesi successivi all'adozione.

 
TITOLO SESTO
IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE I REVISORI ED IL PRESIDENTE ONORARIO

Art 18 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
Egli esercita le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e sovrintende al funzionamento dell'apparato organizzativo dell'Associazione. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le medesime funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Art 19 - Il Collegio dei Revisori
I  Revisori vengono nominati in numero di 2 (due). Essi sorvegliano l'Amministrazione e la gestione dell'Associazione.

Art 20 - Il Presidente Onorario
Potrà essere nominato dai costituenti o dall'Assemblea un Presidente Onorario che si sarà distinto per particolari meriti inerenti l'oggetto dell'Associazione.
 
 
TITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI ECONOMICHE E PATRIMONIALI

Art 21 - Entrate e Patrimonio
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative
b) dalle elargizioni che possono pervenire all'Associazione alle condizioni di legge
II Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle disponibilità di cassa, dai crediti e dagli eventuali avanzi del bilancio accantonati a fondi di riserva;
b) da donazioni, lasciti e successioni pervenute all'Associazione alle condizioni di legge.
   
Art 22 - Utili o avanzi di gestione
Gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti anche in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge

TITOLO OTTAVO
DISPOSIZIONI FINALI

Art 23 - Scioglimento
In caso di Scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui al­l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 24 - Clausola Compromissoria
Ogni controversia tra l'Associazione ed i suoi Associati e l'Organo Amministrativo, relativa all'interpretazione ed esecuzione delle pattuizioni di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, sarà decisa da un Collegio di 3 (tre) Arbitri. Il Collegio Arbitrale giudicherà quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza forma­lità di procedura. Gli Arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, dai primi due d'accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Grosseto ad istanza della parte più diligente, il medesimo Presidente del Tribunale di Grosseto provvederà alla nomina dell'Arbitro di parte che non venga tempestivamente nominato dalla parte interessata.

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